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O.P.C.M. 15/01/2008 n. 3640

articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119; decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, articoli 6, 7, 8, 9,10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 130, 132, 141 e 241; legge 7 agosto 1990 n. 241, articoli 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16, 17 e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, e 22-bis; decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, art. 24; decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, articoli 193, 246, 252 per la parte normata dalla presente ordinanza; legge regionale 12 giugno 2006 n. 9,

articoli 47, 49, 51, 53, 59, 61 e 70.

Art. 5.

1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza si provvede a valere sulle risorse impegnate e non ancora utilizzate di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 18 settembre 2001 n. 468, nel limite di 25 milioni di euro, nonchč attraverso le risorse all'uopo destinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 1993.

2. Il Commissario delegato puō utilizzare ulteriori risorse finanziarie disponibili sul bilancio regionale, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000 n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali, nonchč ulteriori risorse assegnate o destinate per le finalitā di cui alla presente ordinanza.

3. Per l'utilizzo delle risorse di cui alla presente ordinanza č autorizzata l'apertura di apposita contabilitā speciale in favore del Commissario delegato.

Art. 6.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza il Commissario delegato predispone entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attivitā da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi e con l'indicazione della copertura finanziaria. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando fino ad un massimo di cinque unitā di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, determinandone il relativo compenso e personale in servizio presso il Dipartimento stesso. Gli oneri derivanti dal presente comma sono posti a carico del Fondo per la protezione civile che presenta le occorrenti disponibilitā.

Art. 7.

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza. La presente ordinanza sarā pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2008 Il Presidente: Prodi

 

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